Cassation court dismisses appeals against conviction for theft, rejecting arguments on consummation and substitute penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Hadzovic Jerry, Konovalov Lidia, and Levacovich Nicola inadmissible regarding their conviction for theft. The appellants argued that the crime was attempted rather than consummated and that the substitute penalty was improperly omitted. The court rejected these claims as unfounded, noting the lower court correctly applied established jurisprudence on the distinction between attempt and consummation and properly denied substitute penalties due to the defendants' lack of reeducability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible when the lower court's reasoning is not contradictory to established legal principles or other statements within the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HADZOVIC JERRY nato a PISTOIA il 02/12/1992 KONOVALOV LIDIA nato a PISA il 01/09/1989 LEVACOVICH NICOLA nato a PISTOIA il 16/12/1986 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Hadzovic Jerry, Konovalov Lidia e Levacovich Nicola ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624-bis, 625, n. 5 cod. pen.
Considerato che il primo motivo comune - con cui i ricorrenti denunziano violazione di legge in ordine alla configurabilità del reato imputato nella sua forma tentata anziché consumata - è manifestamente infondato in quanto è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 6-7) che si è pienamente conformato agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01);
Considerato che il secondo motivo comune - con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in relazione alla omessa applicazione della pena sostitutiva - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
8) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen., avendo il giudice ricondotto il predetto diniego alla non idoneità delle pene sostitutive alla rieducazione dei ricorrenti. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il cojisi.qliere estensore Il