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Ordinanza — n. 16601/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16601/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16601/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRETTA CIRO nato a NAPOLI il 05/11/1976 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Barretta Ciro propone ricorso straordinario avverso la sentenza di questa Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale; Considerato che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia errore di fatto in ordine all'omessa valutazione del motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3), argomentando che la sentenza di merito impugnata aveva correttamente motivato sul trattamento sanzionatorio, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi e soggettivi, e al carattere al cospetto recessivo di ogni altro elemento all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 16601/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 3), argomentando che la sentenza di merito impugnata aveva correttamente motivato sul trattamento sanzionatorio, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi e soggettivi, e al carattere al cospetto recessivo di ogni altro elemento all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.;

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
3), argomentando che la sentenza di merito impugnata aveva correttamente motivato sul trattamento sanzionatorio, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi e soggettivi, e al carattere al cospetto recessivo di ogni altro elemento all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRETTA CIRO nato a NAPOLI il 05/11/1976 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Barretta Ciro propone ricorso straordinario avverso la sentenza di questa Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale; Considerato che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia errore di fatto in ordine all'omessa valutazione del motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3), argomentando che la sentenza di merito impugnata aveva correttamente motivato sul trattamento sanzionatorio, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi e soggettivi, e al carattere al cospetto recessivo di ogni altro elemento all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 igli estensore Il Pr