Criminal appeal dismissed as inadmissible because the specific notification clause remains applicable retroactively to filings before August 25, 2024.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Silvana Martorana inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for the application of a specific notification clause, but the Court found her argument manifestly unfounded. The decision rests on the principle that the abrogated notification rule continues to apply to appeals filed before the new law's effective date of August 25, 2024.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The specific notification clause regarding prior domicile declarations remains applicable to appeals filed prior to the abrogation date, requiring only a specific reference to the document's location in the file for valid service.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTORANA SILVANA nato a PALERMO il 01/10/1972 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Martorana Silvana ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha dichiarato inammissibile l'atto di impugnazione proposto avverso la pronuncia di condanna di primo grado in ordine al reato di cui agli artt.582 e 585 cod. pen. Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 20 marzo 2025, a firma del difensore di fiducia, avv.
ANTONIO BUSUITTO, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo ed unico motivo- con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. - è manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione (Cass., Sez. un., ud. 24 ottobre 2024). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il c nsigliere estensore Il Presid