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Ordinanza — n. 16598/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for attempted crimes due to lack of voluntary desistance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16598/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted crimes. The appellant argued for the application of desistance, but the court found the failure to complete the crime resulted from the victim's reaction and police intervention rather than voluntary abandonment. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 56 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: The court rejects claims of desistance when the crime's non-completion stems from external factors like victim resistance or police intervention, not voluntary abandonment, and finds no vious in reasoning.

Parole chiave

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attempted crime desistance doctrine voluntary abandonment victim reaction police intervention inadmissible appeal court costs perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
272535 - 01); nel caso di specie, con motivazione non illogica o contraddittoria, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 56 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
art. 56 cod. pen
272535 - 01); nel caso di specie, con motivazione non illogica o contraddittoria, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 56 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEKI SAIF nato il 05/12/2001 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Feki Saif ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624-bis, 526, comma 1, n. 2 cod. pen; Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 17 marzo 2025, a firma del difensore di fiducia avv. ANTONIO RUCCO, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'istituto della desistenza - è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di desistenza dal delitto ove si afferma che la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535 - 01); nel caso di specie, con motivazione non illogica o contraddittoria, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 56 cod. pen. in quanto il ricorrente non riusciva a perfezionare l'azione criminosa a ragione della reazione della persona offesa e l'intervento degli operanti Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione delle circostanze generiche - è manifestamente infondato in quanto il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il cgp.sgliere estensor