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Ordinanza — n. 16594/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for lack of logical argumentation flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16594/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 624 bis, 56, 624 bis, and 625 n.2 of the Penal Code, alleging violations of law and reasoning errors. The court rejected these claims because the review of a criminal judgment's reasoning is limited to verifying the existence of a logical argumentative structure, not the factual accuracy of the reasoning against the record.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation's review of a criminal judgment's reasoning is restricted to verifying the existence of a logical argumentative apparatus, without the power to assess the correspondence of the reasoning to the procedural record.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility logical argumentation review Cassation reasoning limits penal responsibility assessment procedural vices of motivation imputazione di furto tentata truffa violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
2 e 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Artt. 624 bis, 56, 624 bis e 625 n.2 cod. pen.
artt. 624 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAOUI MOHAMED nato il 16/11/1993 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Daoui Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624 bis cod. pen. e 56, 624 bis e 625 n.2. cod. pen.; Considerato che: • il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo A);

• il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla penale responsabilità di cui al capo B; • il terzo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante ex art.62 n. 4 cod. pen.; sono manifestamente infondati atteso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2 e 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il