Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as sentencing discretion was properly exercised by the trial judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Haliti Avdus inadmissible due to a procedural violation regarding the timing of the sentencing argument. The appellant argued that the lower court erred in determining the penalty amount, claiming a violation of criminal law and a defect in reasoning. The court rejected this claim because the specific issue of sentencing gradation must be raised as a distinct ground of appeal, which the appellant failed to do, and because sentencing falls within the trial judge's discretionary authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: An appeal challenging the determination of the penalty measure is inadmissible if not previously raised as a specific ground of appeal, as sentencing gradation remains within the discretionary power of the judge of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALITI AVDUS ( CUI 046713H ) nato a PESCARA il 20/03/1995 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Haliti Avdus ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente lamenta una violazione della legge penale e un vizio di motivazione in relazione alla determinazione della misura della pena, anche alla luce del delitto tentato, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; in ogni caso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consicilie5e esten Il P