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Ordinanza — n. 16592/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as sentencing discretion was properly exercised by the trial judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16592/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Haliti Avdus inadmissible due to a procedural violation regarding the timing of the sentencing argument. The appellant argued that the lower court erred in determining the penalty amount, claiming a violation of criminal law and a defect in reasoning. The court rejected this claim because the specific issue of sentencing gradation must be raised as a distinct ground of appeal, which the appellant failed to do, and because sentencing falls within the trial judge's discretionary authority.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: An appeal challenging the determination of the penalty measure is inadmissible if not previously raised as a specific ground of appeal, as sentencing gradation remains within the discretionary power of the judge of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal sentencing discretion criminal procedure law procedural defect penal code provisions tentato furto furto aggravato indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALITI AVDUS ( CUI 046713H ) nato a PESCARA il 20/03/1995 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Haliti Avdus ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente lamenta una violazione della legge penale e un vizio di motivazione in relazione alla determinazione della misura della pena, anche alla luce del delitto tentato, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; in ogni caso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consicilie5e esten Il P