Ordinanza — n. 16591/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUKA ADNAN (CUI: 05A3A6Y) nato a PISA il 01/09/2000 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Zuka Adnan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.624 bis cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta una violazione della legge penale e un vizio di motivazione in relazione alla determinazione della misura della pena è manifestamente infondato atteso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16591/2025 — snpen · Corte di Cassazione: pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta una violazione della legge penale e un vizio di motivazione in relazione alla determinazione della misura della pena è manifestamente infondato atteso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
Parole chiave
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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUKA ADNAN (CUI: 05A3A6Y) nato a PISA il 01/09/2000 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Zuka Adnan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.624 bis cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta una violazione della legge penale e un vizio di motivazione in relazione alla determinazione della misura della pena è manifestamente infondato atteso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consi - r- -ste Il Presidente