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Ordinanza — n. 16590/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion as it falls within trial court's authority under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16590/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complainant challenged the sentencing discretion exercised by the lower court. The appellant argued for a different penalty under Articles 624 and 625 of the Penal Code, but the court noted that sentencing adjustments are within the trial judge's discretion. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the determination of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the court of first instance and is not subject to review on appeal.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code provisions court of first instance appeal inadmissibility judicial autonomy prova informatica momento del reato prova del DNA

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n.4 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMI BEN MABROUK nato il 01/02/1973 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Sami Ben Mabrouk ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.4 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consigli estens e Il Presi