Italian Court dismisses appeals against conviction for theft, rejecting claims of flawed reasoning and excessive sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the joint appeals by Pulcinelli Lisa and Rezgui Ahmed inadmissible. The appellants argued that the lower court's denial of general mitigating circumstances and the imposed sentence were illogical and excessive. The court rejected these claims, stating that the first-instance judgment sufficiently addressed relevant facts and that sentencing discretion remains with the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals based on alleged illogical reasoning or excessive sentencing are inadmissible if the lower court's decision is not manifestly unreasonable and respects judicial discretion in sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PULCINELLI LISA nato a LIVORNO il 21/01/1984 REZGUI AHMED ( CUI 03NOOCA ) nato il 15/07/1981 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Pulcinelli Lisa e Rezgui Ahmed ricorrono disgiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che confermando la pronunzia di primo grado, ha ritenuto gli imputati responsabili del reato di cui all'art. 612 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo di Pulcinelli Lisa, con il quale la ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato che il primo motivo di ricorso di Rezgui Ahmed, nel quale contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen. Considerato il secondo e ultimo motivo di ricorso di Rezgui Ahmed, dove si lamenta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consiglie)esten,se