Cassation court dismisses appeal against conviction for perjury with repeated recidivism as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Stefano Cecere inadmissible regarding his conviction for perjury with repeated recidivism. The appellant argued for a factual reconstruction differing from the lower court's assessment and requested the application of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, affirming that fact-finding belongs exclusively to the trial judge and that appeals in this stage cannot challenge the absence of all mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 445 c.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or deny generic mitigating circumstances in a legality appeal, reserving such assessments to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECERE STEFANO nato a POZZUOLI il 21/12/1981 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; " • Rilevato che Cecere Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado per il reato di cui all'art.445 cod. pen. con la recidiva reiterata. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consi esten r