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Ordinanza — n. 16586/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16586/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Viviani Stefano inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft and embezzlement, arguing violations of the law regarding continuous offenses and sentencing errors. The court rejected these claims as the first ground contradicted established case law, while the second was deemed generic and lacking specific arguments required by Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 81 c.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the contested decision and the arguments presented, as they merely repeat reasons already rejected by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Article 591 c.p.p. continuous offense sentencing error procedural costs Cassation jurisdiction imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 81 c.p.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione del reato continuato ex art. 81 cod.
Art. 133 c.p.
Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento all'erronea applicazione dell'art. 133 cod.
art. 81 cod. pen
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione del reato continuato ex art. 81 cod.
art. 133 cod. pen
Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento all'erronea applicazione dell'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVIANI STEFANO nato a VIAREGGIO il 31/08/1964 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Viviani Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione del reato continuato ex art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata che con motivazione immune da vizi ha chiarito le ragioni per il mancato riconoscimento dell'istituto (p.3).

Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento all'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il