Cassation appeal dismissed for generic grounds violating specific argumentation requirements under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the sole ground raised by the appellant. Chakir Aziz challenged a second-instance conviction for theft and fraud, arguing a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding the application of specific legal provisions. The court rejected this claim because the argument merely repeated reasons already found unfounded by the lower court without establishing a specific correlation to the decision's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and fails to demonstrate a specific correlation between the arguments presented and the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKIR AZIZ (CUI 02Z075F) nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Chakir Aziz ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n.3 cod. pen. e art. 4 L. 110/1975. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammen