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Ordinanza — n. 16579/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and impermissible sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16579/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground was generic and lacked specific legal references to the lower court's reasoning. The appellant challenged the sentencing and the denial of a specific mitigating circumstance, arguing against the appellate court's decision. The court rejected these claims as they were either procedurally barred by the principle of non-review of sentencing discretion or merely repetitive of previously dismissed grievances.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 62, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific legal references, or if they seek a new evaluation of sentencing congruity which falls within the discretion of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing discretion mitigating circumstance procedural bar attenuazione della pena accertamento dell'ammontare del danno modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 62, comma 1, lett. a) c.p.p.
pagina 4 della sentenza impugnata); che la censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVOIA DANIELA nato a TORINO il 16/01/1975 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Savoia Daniela era stata condannata per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); che la censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è meramente reiterativa di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Pres