Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding statutory provisions and sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds challenging the lower court's decision. The appellant argued against the application of Article 131-bis and the denial of generic mitigating circumstances, but the appellate court had already thoroughly addressed these points in its written judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required by established case law to overcome the initial inadmissibility finding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to specify the grounds for challenging the decision, particularly when the lower court has already provided a complete and reasoned analysis of the legal and factual issues raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEZEL LUIGI nato a ALBENGA il 10/04/1978 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Savona, ha condannato Tezel Luigi per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è privo di specificità estrinseca, atteso che il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella quale, con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen. (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che anche il secondo motivo di ricorso è privo di specificità estrinseca, atteso che il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella quale, con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, è stato escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame; - che la memoria depositata dall'avv. Luca Battaglieri, nell'interesse del ricorrente, non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità del ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,