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Sentenza — n. 16576/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls criminal conviction due to prescription expiration while maintaining civil liability findings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16576/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance criminal judgment without remittal because the statute of limitations had expired before the appeal decision. The defense successfully argued that the prosecution period, totaling seven years and six months, ended on April 4, 2024, after correcting an error regarding a suspension period caused by a judge's recusal. Consequently, the criminal penalty was voided, but the civil rulings against the defendant remained in force.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The criminal judgment must be annulled without remittal when the statute of limitations expires prior to the second-instance decision, while civil provisions remain valid.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations criminal prescription second instance annulment civil liability maintenance judge recusal suspension sospensione di pena alleggerimento della pena termine processuale perentorio

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.p.
Art. 129, comma 2 c.p.p.
Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod.
Art. 578 c.p.p.
Vanno, però, mantenute ferme, ai sensi dell'art. 578 cod.
art. 612 cod. pen
Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 21 ottobre 2024, ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale D'Elia Alida era stata condannata, per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., alla pena di euro 200,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
art. 578 cod. proc. pen
Vanno, però, mantenute ferme, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., le statuizioni civili.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ELIA ALIDA nato a GIFFONI VALLE PIANA il 16/09/1952 avverso la sentenza del 21/10/2024 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 21 ottobre 2024, ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale D'Elia Alida era stata condannata, per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., alla pena di euro 200,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

2. Avverso la sentenza di appello, l'imputata, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, sostenendo che il reato contestato si sarebbe prescritto prima della pronuncia di secondo grado. L'avv. Francesco Rizzo, per l'imputata, ha depositato memoria difensiva, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è fondato, atteso che il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), iniziato a decorrere con la consumazione del reato il 13 luglio 2015 e sospeso per complessivi 447 giorni, risulta decorso il 4 aprile 2024 e, dunque, prima del 21 ottobre 2024, data in cui è stata pronunciata la sentenza di appello. Il Tribunale aveva ritenuto infondata la richiesta di declaratoria di estinzione del reato, avanzata dalla difesa nel corso dell'appello, in quanto aveva erroneamente calcolato un ulteriore periodo di sospensione, per il rinvio del processo disposto dal Giudice di pace all'udienza del 2 febbraio 2018.

Sospensione che non andava calcolata, atteso che la causa di quel rinvio del processo era stata l'adesione del Giudice di pace all'astensione proclamata dall'organismo rappresentativo della categoria professionale. Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata, agli effetti penali, deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. Vanno, però, mantenute ferme, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., le statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, mantenendo ferme le statuizioni civili. Così deciso,