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Ordinanza — n. 16571/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and procedural violations in defamation case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16571/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant's grounds were deemed generic, repetitive of previous grievances, and failed to address specific legal issues raised by the lower court. Furthermore, the appeal was rejected because it attempted to challenge the appellate judgment's reasoning on a crime tried by a judge of peace, which is procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if grounds are generic, repetitive, or if they attempt to challenge the reasoning of an appellate judgment on a crime of peace judge competence, as specific procedural limits cannot be bypassed.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection defamation criminal law judge of peace competence procedural nullity limits motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali oltraggio a uno Stato estero

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
Art. 192 cod. proc. pen.
275557); che, «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 599 cod. pen
279133); che, nel caso in esame, l'offesa ("stronzo") non era strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e trasmodava, in maniera evidente, nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione; che risulta manifestamente infondata la richiesta di applicazione dell'art. 599 cod.
art. 192 cod. proc. pen
275557); che, «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini
Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
280027); che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso, come quello in esame, in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLANI FERDINANDO nato a ASCOLI PICENO il 08/09/1959 avverso la sentenza del 07/05/2024 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Ascoli Piceno ha parzialmente riformato - riducendo l'importo della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno - la pronuncia di primo grado con la quale Castellani Ferdinando era stato condannato per il reato di diffamazione; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che tutti i motivi di ricorso (numerati in maniera confusa) sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. quarta e quinta pagina della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che deve essere ribadito che, «in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione» (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133); che, nel caso in esame, l'offesa ("stronzo") non era strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e trasmodava, in maniera evidente, nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione; che risulta manifestamente infondata la richiesta di applicazione dell'art. 599 cod. pen., atteso che, come correttamente rilevato dal Tribunale, tale esimente implica l'ingiustizia del fatto e l'immediatezza della reazione, palesemente insussistenti nel caso in esame; che non sono deducibili in questa sede (oltre a essere generiche) le censure relative alla valutazione delle prove, atteso che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); che, «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso, come quello in esame, in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); che è del tutto generica e meramente assertiva la censura relativa all'entità del danno liquidato; - che la memoria difensiva depositata dall'avv. Nazario Agostini, nell'interesse del ricorrente, non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità del ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; - che il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 3.500,00, oltre accessori di legge;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Rossi Giuseppina, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore DE9OSITATA Il Presidente Pierangelo Cirillo Michel mano