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Ordinanza — n. 16570/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic cassation appeal for lack of specific legal grounds and precise references to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16570/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bouhaik Ali inadmissible due to its intrinsically generic nature. The appellant challenged a conviction for theft and unauthorized possession of stolen goods but failed to articulate specific legal grounds or reference the lower court's reasoning. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is intrinsically generic, lacking specific legal grounds and precise references to the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic legal grounds lack of specific references procedural costs award theft conviction appeal sanzioni pecuniarie licenziamento per furto tentata truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUHAIK ALI ( CUI 05KJX2B ) nato il 28/01/1998 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA.dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Bouhaik Ali era stato condannato per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente