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Ordinanza — n. 16563/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for attacking merits without specific evidence misinterpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16563/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft and embezzlement but failed to identify specific misinterpretations of evidence. The court ruled that the lower court's reasoning was logical and did not require a new factual reconstruction.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 533 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely attacks the merits of the territorial court's evaluation without alleging specific misinterpretations of evidence or manifest illogicality in the reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal merits review limitation evidence misinterpretation manifest illogicality theft embezzlement conviction motivazione inadeguata delle censure costituzionali licenziamento per furto corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod.
art. 533 cod. proc. pen
264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015
pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv.
Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017
ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAFFOUN LUCIO ADRIANO nato il 13/08/1996 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITTI) - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Baffoun Lucio Adriano era stato condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che, quanto alla regola «dell'oltre ogni ragionevole dubbio», invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108); - che il secondo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore