Cassation appeal dismissed for lack of specificity and failure to address distinct grounds from first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's first ground was rejected as merely repetitive of previous grievances without new specific arguments, while the second ground lacked extrinsic specificity. The court ruled that the appeal failed to substantively confront the lower court's reasoning, which was already fully motivated on both fact and law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of prior grievances or lack extrinsic specificity, failing to present new arguments distinct from those already addressed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NORFO LEONARDO nato a PALERMO il 07/06/1976 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Norfo Leonardo era stato condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che anche il secondo motivo è privo di specificità estrinseca; che , inoltre, va ricordato che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Preside