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Ordinanza — n. 16561/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against fraud bankruptcy convictions for lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16561/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by three defendants convicted of fraudulent bankruptcy inadmissible. The appellants argued for a review of factual findings and legal qualifications, but the court found their grievances generic and lacking specific allegations of evidence distortion. Consequently, the court upheld the lower court's conviction, emphasizing that appellate review is limited to checking the logic of the reasoning rather than re-evaluating factual assessments.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.; Art. 533 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reiterate grievances without specific allegations of evidence distortion or manifest illogicality in the reasoning, as the appellate court cannot substitute its own evaluation of factual evidence.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy inadmissible appeal lack of specificity appellate review limits manifest illogicality evidence evaluation legal qualification bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett.
Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett.
Art. 533 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
pen.); che non è ammissibile il motivo di ricorso con cui si deduca, con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la violazione dell'art. 192 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett.
art. 192 cod. proc. pen
pen.); che non è ammissibile il motivo di ricorso con cui si deduca, con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la violazione dell'art. 192 cod.
art. 606 c.p
b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015
pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv.
Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017
ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
pagina 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che anche il quarto motivo del ricorso di Costantino Alessandro è privo di specificità estrinseca; che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017
Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012
pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv.
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016
c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv.
Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997
268404; Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZZEO ANTONINO ENRICO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 20/06/1984 ILACQUA SEBASTIANO nato a MESSINA il 02/06/1990 COSTANTINO ALESSANDRO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 08/02/1988 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina — per quanto qui di interesse — ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Mazzeo Antonino Enrico, Ilacqua Sebastiano e Costantino Alessandro erano stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva; - che, avverso detta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che Costantino Alessandro, con i primi due motivi di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che i due motivi di ricorso (in tutte le censure nelle quali si articolano, compresa quella relativa alla riqualificazione giuridica del fatto), oltre a essere completamente versati in fatto, sono privi di specificità estrinseca, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, quanto alla regola «dell'oltre ogni ragionevole dubbio», invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il parametro di valutazione di cui all'art.533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108); - che il terzo motivo del ricorso di Costa ntino Alessandro è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che anche il quarto motivo del ricorso di Costantino Alessandro è privo di specificità estrinseca; che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata); - che l'unico motivo dei ricorsi di Mazzeo Antonino Enrico e Ilacqua Sebastiano (redatti con un unico atto) è intrinsecamente generico e completamente versato in fatto; che «non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti» (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;

Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); che, in senso contrario, non vale la qualificazione operata dal ricorrente dei presunti vizi come inosservanza di norme processuali o erronea applicazione della legge penale, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c cod. proc. pen.); che non è ammissibile il motivo di ricorso con cui si deduca, con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567); che il motivo rimane inammissibile anche qualificando i presunti vizi come erronea applicazione della legge penale, ai sensi della lett.

b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett. c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404; Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446); che la censura relativa alla presunta inutilizzabilità di alcuni atti si presenta del tutto generica e priva del requisito dell'autosufficienza; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della som