Cassation appeal dismissed for generic grounds and failure to address prior judgment issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to its generic nature and lack of specific legal arguments. The appellant challenged a partial reform of his sentence for fraudulent bankruptcy, but the sole ground raised merely reiterated a previous claim regarding a presumed prior judgment that the appellate court had already correctly rejected. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is intrinsically generic, lacking a precise statement of legal grounds and relevant references to the contested act's reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONATTI MATTEO nato a DESENZANO DEL GARDA il 18/07/1973 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato - rideterminando la pena - la pronuncia di primo grado con la quale Bonatti Matteo era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria per operazioni dolose; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso non solo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, ma è anche meramente reiterativo dell'identica questione - relativa alla presunta sussistenza di un precedente giudicato - proposta con i motivi di gravame, ritenuta infondata dalla Corte di appello con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 9, 10 e 11 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente