Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16558/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for generic challenges to factual and sentencing evaluations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16558/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Musacchio and Maida inadmissible, upholding their prior conviction under Article 612 of the Penal Code. The defendants argued against the factual findings and sentencing, but the court found their complaints lacked specificity and sought an impermissible review of the lower court's merit. Consequently, the appeals were rejected because they failed to demonstrate specific distortions of evidence or illogical reasoning in the original judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 612 c.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely reiterate grievances without specific factual distortions or if they challenge the sentencing discretion absent arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review generic grievances rejection factual evaluation challenge Italian Penal Code minaccia nel diritto penale motivi di cassazione gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 612, comma 2, cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Musacchio Gianfranco e Maida Antonio erano stati condannati per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
238851), come nel caso in esame; che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUSACCHIO GIANFRANCO nato a CIRO' MARINA il 07/07/1988 MAIDA ANTONIO nato a CIRO MARINA il 16/06/1981 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Musacchio Gianfranco e Maida Antonio erano stati condannati per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; che i tre motivi dei due ricorsi sono pressoché identici; - che il primo motivo dei due ricorsi è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; - che i ricorrenti, con il secondo motivo di ricorso, hanno articolato generiche censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che, con il terzo motivo, i ricorrenti prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso in esame; che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estens