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Ordinanza — n. 16557/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming statute of limitations expired for defamation crimes committed in 2016.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16557/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the statute of limitations for the defamation crimes had not yet expired. The defendant argued that the ten-year limitation period ended before the June 2024 appellate judgment, yet the crimes occurred in September and October 2016. The court rejected this claim, noting that with the contested recidivism factor, the maximum limitation period was still running at the time of the appellate decision.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The statute of limitations for criminal offenses is calculated based on the date of the crime and applicable aggravating circumstances; if the period has not fully elapsed at the time of the appellate judgment, the appeal based on expiration is inadmissible.

Parole chiave

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statute of limitations defamation crimes recidivism aggravation appellate judgment timing inadmissible appeal perseguimento penale per diffamazione diffamazione censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Carchidi Gabriele era stato condannato per due episodi di diffamazione; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione dei reati prima dell'emissione della sentenza di appello, è manifestamente infondato; che i reati risultano commessi il 7 settembre e il 18 ottobre 2016; che la sentenza di appello è stata pronunciata il 26 giugno 2024; che il termine massimo di prescrizione (tenuto conto della contestata e applicata recidiva) è pari ad anni 10; che, pertanto, i termini massimi non risultano ancora decorsi; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente