Cassation court dismisses appeal claiming prescription of defamation crimes committed in 2017 before 2025 appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the defamation crimes committed in October 2017 had expired before the June 2024 appellate judgment, citing a seven-year and six-month limitation period. The court rejected this claim as unfounded because the statutory limitation period had already elapsed in April 2025, prior to the appellate decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.; Art. 162 c.p.: The prescription of criminal offenses is calculated from the date of the act; if the limitation period expires before the appellate judgment, the claim of prescription is invalid if the expiration date falls after the judgment date.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Carchidi Gabriele era stato condannato per tre episodi di diffamazione; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione dei reati prima dell'emissione della sentenza di appello, è manifestamente infondato; che i reati risultano commessi il 4, il 5 e il 6 ottobre 2017; che la sentenza di appello è stata pronunciata il 26 giugno 2024; che il termine massimo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei; che, pertanto, i termini risultano decorsi il 4, il 5 e il 6 aprile 2025, dopo la pronuncia della sentenza di appello; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente