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Ordinanza — n. 16554/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16554/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16554/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA CARMELO nato a CATANZARO il 11/11/1959 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Passalacqua Carmelo era stato condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso non solo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, ma è anche meramente reiterativo dell'identica questione — relativa alla riqualificazione del fatto in furto tentato — proposta con i motivi di gravame, ritenuta infondata dalla Corte di appello con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. terza pagina della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16554/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso non solo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, ma è anche meramente reiterativo dell'identica questione — relativa alla riqualificazione del fatto in furto tentato — proposta con i motivi di gravame, ritenuta infondata dalla Corte di appello con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. terza pagina della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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furto aggravato istanza di revisione penale motivi di cassazione recidiva nell'infrazione abbandono del procedimento per truffa licenziamento per furto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA CARMELO nato a CATANZARO il 11/11/1959 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Passalacqua Carmelo era stato condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso non solo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, ma è anche meramente reiterativo dell'identica questione — relativa alla riqualificazione del fatto in furto tentato — proposta con i motivi di gravame, ritenuta infondata dalla Corte di appello con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. terza pagina della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente