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Ordinanza — n. 16553/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic cassation appeals for lack of specific legal grounds and factual references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16553/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Megna Domenico Fiore and Berlingeri Massimo inadmissible. Both defendants challenged a second-instance conviction for offenses under Articles 624 and 625 of the Penal Code, but their appeals contained only abstract propositions without specific legal arguments or references to the lower court's reasoning. The court ruled that such generic appeals fail to meet the requirement of substantiating the grounds for review, necessitating their dismissal and the imposition of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific legal grounds and precise references to the contested judgment's reasoning; generic appeals lacking these elements are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic legal grounds lack of specific references procedural costs abstract propositions Article 364 c.p.p. Article 365 c.p.p. truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MEGNA DOMENICO FIORE nato a REGGIO CALABRIA il 19/04/1993 BERLINGERI MASSIMO nato a REGGIO CALABRIA il 02/10/1981 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Megna Domenico Fiore e Berling,eri Massimo erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che l'unico motivo di entrambi i ricorsi è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti i ricorsi e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; i ricorsi (pressoché identici) si esauriscono in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la sentenza di condanna; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente