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Ordinanza — n. 16552/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16552/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16552/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARDEA ROSARIO nato a VIBO VALENTIA il 16/10/1971 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria, per quanto qui di interesse, ha parzialmente riformato — escludendo la recidiva e rideterminando la pena — la y 7 pronuncia di primo grado con la quale Pardeck Rosario era stato condannato per il reato di cui / all'art. 624, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'aggravante dell'avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, che rende il reato procedibile d'ufficio, risulta correttamente contestata in fatto e in diritto; - che il terzo motivo è privo di specificità estrinseca; che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16552/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagine 7, 8 e 9 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati contro il patrimonio confisca di valori patrimoniali appropriazione indebita e appropriazione di poca entità motivo vertente sullo sviamento di potere motivi di cassazione appropriazione indebita di beni demaniali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARDEA ROSARIO nato a VIBO VALENTIA il 16/10/1971 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria, per quanto qui di interesse, ha parzialmente riformato — escludendo la recidiva e rideterminando la pena — la y 7 pronuncia di primo grado con la quale Pardeck Rosario era stato condannato per il reato di cui / all'art. 624, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'aggravante dell'avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, che rende il reato procedibile d'ufficio, risulta correttamente contestata in fatto e in diritto; - che il terzo motivo è privo di specificità estrinseca; che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagine 7, 8 e 9 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presid