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Ordinanza — n. 16551/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and manifestly unfounded arguments regarding theft aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16551/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Silvio Megna's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground unfounded because the alleged aggravating circumstance of stealing public service items applied to the electricity itself rather than the meter, and the second ground was merely repetitive without new arguments. Consequently, the lower court's confirmation of Megna's conviction for theft and tampering with the meter was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 comma 1 nn. 2 e 7 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or lack specificity by merely reiterating arguments already rejected in the judgment under review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility theft public service items lack of specificity grounds manifestly unfounded arguments procedural costs award sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici perturbamento di pubblici servizi

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 625 comma 1 n. 2 cod. pen.
Art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEGNA SILVIO nato a CITTANOVA il 29/06/1947 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Megna Silvio era stato condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'aggravante di avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio è chiaramente contestata con riferimento all'energia elettrica sottratta e non al contatore; che l'effrazione e la manomissione del contatore sono chiaramente riferiti non all'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., bensì a quella prevista dal n. 2 dell'art. 625, comma 1, cod. pen., ossia all'aggravante di avere commesso il fatto usando violenza sulle cose; che l'aggravante di avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio rende il reato procedibile d'ufficio; - che il secondo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente