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Ordinanza — n. 16547/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and improper sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16547/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Boudda Amine inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft, arguing against the sentence length and the application of mitigating circumstances. The court rejected these claims because the grounds were generic, the sentencing falls within the trial judge's discretion, and the lower court provided sufficient reasoning for the penalty reduction.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 624-bis c.p.: The appeal must specify legal grounds with references to the contested act; sentencing discretion and adequate motivation preclude cassation review of penalty congruity.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing discretion mitigating circumstances Cassation review attenuazione della pena motivi di cassazione aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 624-bis, comma 2, cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Boudda Amine era stato condannato per il reato di cui all'art. 624- bis, comma 2, cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli
Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv.
Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata
271524; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUDDA AMINE nato il 16/09/1998 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Boudda Amine era stato condannato per il reato di cui all'art. 624- bis, comma 2, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso in esame (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); che, con particolare riferimento alla diminuzione di pena conseguente all'applicazione di circostanze attenuanti, si è persuasivamente sostenuto (cfr. Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583) che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica che faccia riferimento alla mera congruità della sanzione ("si ritiene congruo"); che, nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, va oltre lo standard giustificativo imposto dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema oggetto della doglianza, essendosi il giudice di secondo grado ampiamente soffermato sugli elementi che assumevano rilievo nella determinazione dell'entità della diminuzione della pena (cfr. pagina 3 sentenza impugnata), valutati in maniera analitica e senza incorrere in alcun vizio logico; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore