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Ordinanza — n. 16544/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity as it merely reiterates facts already addressed in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16544/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal lacked specificity. The appellant had already raised identical grievances in the lower court, which were properly addressed with sufficient factual and legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely reiterative of those already disattested in the contested judgment without introducing new specific arguments or confronting the court's reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity reiterative grounds inadmissible appeal procedural economy cassation review aggravamento della pena attenuazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI IKI nato a PADOVA il 28/02/1979 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Moretti Iki era stata condannata per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso, oltre a essere completamente versato in fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente