Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Guarini Cosimo Giovanni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code, arguing for non-punishability under Article 131-bis and requesting a lighter sentence. The court rejected these claims as generic and unfounded, noting the lower court's logical reasoning regarding habitual conduct and the proportionality of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Appeals based on generic arguments without specific legal grounds are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARINI COSIMO GIOVANNI nato a MESAGNE il 17/11/1977 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Guarini Cosimo Giovanni OSSERVA Ritenuto che tre i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono generici oltre che manifestamente infondati in presenza di una motivazione della Corte d'appello di Milano logica, coerente e puntuale emergente dal provvedimento impugnato, sia in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., là dove ha valorizzato, ai fini dell'abitualità della condotta delittuosa, i numerosi e gravi precedenti penali, con particolare riferimento alle plurime violazioni in materia di misure di prevenzione e delle disposizioni antimafia, sia in ordine alla dosimetria della pena, là dove è stato apprezzato il disvalore della condotta e la conseguente congruità e proporzionalità della pena prossima al minimo edittale e l'assenza di elementi positivamente valutabili (vedi pagg. 3- 4 sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il