Italian court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court reasoning without new analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Tamasco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense argued for non-punishment due to the minor nature of the crime and the removal of recidivism, but the court found these points merely reiterated the appellate court's existing reasoning. The court rejected the appeal because the new arguments failed to adequately confront the lower court's detailed justification regarding the crime's gravity and the defendant's dangerousness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds merely repeat the arguments of the lower judgment without providing a new, adequate confrontation with the court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMASCO RAFFAELE nato a ROMA il 20/09/1969 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 810/25 - TAMASCO Raffaele OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, con cui la difesa chiede l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (primo motivo) e la disapplicazione della recidiva reiterata specifica (secondo motivo);
Considerato che tali motivi, oltre a risultare meramente reiterativi dell'atto di appello, non si confrontano adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, in cui si dà correttamente conto sia della complessiva gravità del fatto che della maggiore pericolosità del ricorrente espressa con l'evasione oggetto del presente procedimento; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0