Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of lower court's correct legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimo Mesa inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Mesa argued that the lower court failed to recognize the non-punishability cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the argument was a mere reproduction of issues already thoroughly examined and correctly dismissed by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal claiming violation of law regarding non-punishability is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESA MASSIMO nato a MONTEROTONDO il 24/12/1982 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 808/25 MESA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esula dalla valutazione di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/0