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Ordinanza — n. 16324/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of lower court's correct legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16324/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Massimo Mesa inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Mesa argued that the lower court failed to recognize the non-punishability cause under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the argument was a mere reproduction of issues already thoroughly examined and correctly dismissed by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal claiming violation of law regarding non-punishability is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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non-punishability cause Article 131-bis Penal Code inadmissible appeal repetitive argument Court of Cassation procedural costs Article 385 Penal Code motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
808/25 MESA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
808/25 MESA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESA MASSIMO nato a MONTEROTONDO il 24/12/1982 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 808/25 MESA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esula dalla valutazione di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/0