Criminal appeal dismissed for genericity; lower court properly found evasion of home detention under Art. 385 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific grounds compared to the lower court's detailed reasoning. The appellate court had already established that any unauthorized departure from home detention constitutes the crime of evasion under Article 385 of the Penal Code, rejecting the defense of necessity based on alleged illness. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it lacks specific grounds because the lower court has already fully motivated the existence of the crime of evasion, which consists of any unauthorized departure from home detention without considering duration or distance.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA MARCO nato a ROMA il 21/07/1969 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ! Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Roma, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; rilevato che con congrua motivazione la Corte di appello ha anche escluso la fondatezza della tesi difensiva dello stato di necessità in assenza di elementi di prova di una situazione di pericolo per un malore asseritamente avvertito dall'imputato a giustificazione dell'allontanamento, valorizzando in modo non illogico elementi di fatto che contraddicono tale versione ed escludono la sussistenza dei presupposti della invocata causa di giustificazione sotto il profilo della impossibilità di agire diversamente; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consiglie stensore Il Prisi