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Ordinanza — n. 16319/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16319/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16319/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZEO ALESSANDRO nato a CATANIA il 22/09/1974 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 776/25 Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono generici perché reiterativi delle stesse censure devolute nei motivi di appello, senza confronto rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata nella sentenza impugnata in merito all'accertamento delle condotte di reato, con riguardo sia alla prova del dolo, sia con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge, avendo la Corte territoriale fornito adeguata motivazione, con argomentazioni esenti da incongruenze logiche, in ragione delle modalità dei fatti e dei precedenti penali; viste le conclusioni scritte dell'avv.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 16319/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Todorova che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda spese di esecuzione indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Todorova che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZEO ALESSANDRO nato a CATANIA il 22/09/1974 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 776/25 Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono generici perché reiterativi delle stesse censure devolute nei motivi di appello, senza confronto rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata nella sentenza impugnata in merito all'accertamento delle condotte di reato, con riguardo sia alla prova del dolo, sia con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge, avendo la Corte territoriale fornito adeguata motivazione, con argomentazioni esenti da incongruenze logiche, in ragione delle modalità dei fatti e dei precedenti penali; viste le conclusioni scritte dell'avv.

Todorova che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consig estensore Il Pres-i-9ente