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Ordinanza — n. 16314/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds were already refuted by lower court and one was inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16314/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Meli Enrico inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had already refuted arguments regarding voluntary evasion and habitual conduct, while the third ground was deemed inadmissible because it was not examined by the appellate judge. Consequently, the appeal failed due to the lack of new substantive grounds and procedural non-compliance.

Regesto Legislator

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Art. 385 and 131-bis of the Criminal Code; The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible when its grounds merely reproduce censure already refuted by the appellate court or when a ground is not subject to the appellate judge's examination.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Inadmissible Appeal Voluntary Evasion Habitual Conduct Procedural Costs Cassa delle Ammende Refuted Censure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 385 of the Criminal Code
Art. 131-bis of the Criminal Code
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELI ENRICO nato a CATANIA il 07/09/1981 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Meli Enrico OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo con cui si deducono violazione degli artt. 385 e 131- bis cod. pen. costituiscono mera riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la volontaria evasione dalla Comunità ove il.Meli era ristretto in regime domiciliare, inconferente che costui si fosse allontanato per acquistare sostanza stupefacente, e l'abitualità della condotta in quanto condannato in via definitiva per ipotesi di evasione e resosi responsabile di analoga condotta alcuni giorni prima rispetto ai fatti di cui al presente procedimento; ritenuto che il terzo motivo con cui si rivolgono censure al trattamento sanzionatorio è indeducibile, essendo questione non sottoposta al vaglio del Giudice di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/