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Ordinanza — n. 16313/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism grounds as lower court correctly found increased dangerousness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16313/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's finding that the appellant's conduct demonstrated increased dangerousness. The appellant argued for vitiating the conviction regarding recidivism, but the court noted the lower court already properly addressed multiple prior convictions for crimes against penitentiary staff under Articles 336 and 341-bis of the Penal Code. Consequently, the court rejected the claim as unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 336, 341-bis cod. pen.; The Court of Appeal's finding of increased dangerousness based on multiple prior convictions for crimes against penitentiary personnel is correct and sufficient to reject the appellant's recidivism arguments.

Parole chiave

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recidivism assessment increased dangerousness penitentiary staff crimes appeal inadmissibility procedural costs pericolo di reiterazione reati violenti pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 341-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUZI GABRIEL nato a CAMPINAS( BRASILE) il 08/08/1996 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Muzi Gabriel OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva e manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto, le plurime condanne per reati della stessa indole, in tal modo rilevando come la condotta del ricorrente, per come delineata (art. 336 e 341-bis cod. pen. ai danni del personale appartenente alla polizia penitenziaria), fosse espressione di una accresciuta pericolosità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04