Criminal appeal dismissed for generic grounds and lack of specific factual or legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ceraudo Giulio inadmissible due to the generic nature of the grounds raised. The appellant alleged a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure but failed to provide specific factual or legal arguments for verification. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the precise prospection required by precedent and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible for genericity when it lacks a precise prospection of the reasons in fact or law to be verified, and issues regarding responsibility cannot be deduced if not raised in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERAUDO GIULIO nato a TORINO il 29/01/1972 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; ,N, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ceraudo Giulio OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); che deve, inoltre, rilevarsi la indeducibilità del motivo in quanto nessuna questione in ordine alla responsabilità è stata prospettata in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04