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Ordinanza — n. 16310/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding generic mitigating circumstances due to absence of remorse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16310/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Simona Beltracchini inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found this claim baseless. The appellate court had properly assessed the defendant's lack of remorse and her criminal history as grounds for rejecting the mitigation request.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal alleging a lack of reasoning regarding generic mitigating circumstances is inadmissible if the appellate court has duly evaluated the absence of remorse and the defendant's criminal record.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances absence of remorse criminal record assessment inadmissible appeal procedural costs order attenuazione della pena condono delle spese procedurali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRACCHINI SIMONA nato a ASTI il 15/12/1976 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Beltracchini Simona; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello apprezzato l'assenza di resipiscenza ed il percorso criminale dell'imputata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/202