Cassation court dismisses appeal for generic grounds lacking specific factual or legal criticism against the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Sanna Illias inadmissible due to the generic nature of the grounds raised. Illias alleged defects in the sentencing rationale, but the court found these arguments lacked specific factual or legal criticism against the reduced penalty. Consequently, the appeal was rejected, and Illias was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis, c.p.p.; Art. 363, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a precise exposition of the facts or legal reasons requiring verification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ILLIAS nato a GENOVA il 18/02/1986 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Sanna Illias OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, alla luce della precisa motivazione in ordine all'adeguatezza della pena per come rideterminata e ridotta all'esito del rinnovato calcolo erroneamente effettuato dal primo giudice, è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/0