Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding alleged violation of Article 337 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pagano Alexandro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for vitiating the lower court's reasoning regarding his responsibility for a crime under Article 337 of the Penal Code. The court rejected this claim, noting that the Court of Appeal adequately refuted the argument by highlighting the violent and conscious opposition exhibited by the defendant, which disrupted the institutional function of the prison staff.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged violation of law or lack of reasoning is manifestly unfounded and contradicted by the lower court's finding of the defendant's violent conduct disrupting institutional functions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO ALEXANDRO nato a TORINO il 13/09/1989 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Pagano Alexandro OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge quanto a ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in risalto la condotta oppositiva violenta a consapevole posta in essere complessivamente dall'imputato e che, di fatto, ha inciso sulla funzione istituzionale in quel frangente espletata dal personale della Polizia Penitenziaria che è stato costretto a mutare il luogo cui destinare il detenuto sottoposto ad isolamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025.