Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments on sentencing and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Centamore Alfonso inadmissible, upholding the lower court's sentencing decisions. The appellant argued for reduced penalties based on a lack of necessity and the passage of time, but the appellate court had already refuted these claims by establishing a significant gap between his authorized departure and his actual return home. The Supreme Court confirmed that the appellant's criminal history and high degree of intent justified the original conviction and rejected the request for non-prosecution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and reproducible of criticism adequately refuted by the appellate court, particularly when the appellant's prior record and specific intent negate defenses of necessity or non-prosecution.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTAMORE ALFONSO nato a LENTINI il 23/09/1969 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Centamore Alfonso OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha accertato il notevole lasso di tempo intercorso tra l'orario coperto dall'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione e quello in cui si sarebbe trattenuto presso l'abitazione del genitore ove il ricorrente affermava essersi recato e trattenuto senza un reale stato di necessità; ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva ampiamente giustificata, non solo attraverso il richiamo ai plurimi precedenti penali da cui emergeva che il ricorrente avesse commesso reati, ininterrottamente, a partire dal 1988, tranne che durante i periodi di detenzione, ma anche attraverso l'apprezzata spregiudicatezza tale da palesare insensibilità rispetto alle precedenti condanne e l'accresciuta pericolosità; ritenuto che correttamente motivata risulta, altresì, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. essendo stata apprezzata la particolare intensità del dolo da parte del ricorrente che si allontanava dall'abitazione appena mezzora prima che scadesse l'arco di tempo coperto dall'autorizzazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso