Italian court dismisses appeal as generic due to lack of specific factual or legal arguments against the reduced sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Sanna Illias inadmissible for genericity. The appellant argued regarding the appropriateness of the sanction and the erroneous recalculation of the penalty by the first instance court. The court rejected these claims because they lacked specific factual or legal grounds to challenge the decision, citing established precedent that generic complaints are insufficient for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity when the grounds do not contain a precise exposition of the facts or legal reasons to be verified, failing to offer an effective censure against the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ILLIAS nato a GENOVA il 18/02/1986 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Sanna Illias OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, alla luce della precisa motivazione in ordine all'adeguatezza della pena per come rideterminata e ridotta all'esito del rinnovato calcolo erroneamente effettuato dal primo giudice, è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/