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Ordinanza — n. 16301/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to untimely request for hearing adjournment and lack of merit in other grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16301/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nafeti Imed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The applicant argued for a hearing adjournment based on a late lawyer appointment and challenged the non-prosecution ground regarding his arrest location. The court rejected these claims, ruling that the adjournment request was untimely and that the defense rights must be balanced against the principle of reasonable trial duration.

Regesto Legislator

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Art. 108 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The right to defense does not guarantee an automatic adjournment for every late lawyer appointment, and the non-prosecution ground requires a specific assessment of the offense's relevance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility untimely adjournment request lawyer appointment timing non-prosecution ground reasonable trial duration court costs and fine defense rights balance aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 108 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
284094 - 01); rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello risulta il secondo motivo con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 108 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
284094 - 01); rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello risulta il secondo motivo con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094 - 01
(Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094 - 01); rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello risulta il secondo motivo con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAFETI IMED nato il 27/02/1981 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Nafeti Imed; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce la nullità della decisione in ragione dell'omesso rinvio per concessioni. di termini a difesa dell'udienza, motivata sul presupposto della nomina effettuata alcuni giorni prima da parte dell'imputato, è manifestamente infondato in quanto la richiesta di rinvio, relativamente a nomina effettuata in carcere da parte dell'imputato in data 8 marzo 2024 giustificata con la richiesta di un termine a difesa, si rivela all'evidenza intempestiva, a nulla rilevando, come pure dedotto nel ricorso, di non aver saputo con quali modalità si svolgesse l'udienza, di non aver potuto individuare un sostituto e di aver appreso solo tardivamente della nomina; che, invero, il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen.

è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo. (Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094 - 01); rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello risulta il secondo motivo con cui si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., correttamente esclusa sul presupposto di un'apprezzata offensività non di scarsa rilevanza alla luce dell'evasione che aveva visto il ricorrente rintracciato a distanza dall'abitazione, in zona incompatibile con la necessità di fare rientro in casa al termine dell'udienza alla quale era stato autorizzato a presenziare, terminata da oltre due ore, in compagnia di soggetto già noto alle forze di polizia per motivi giudiziari; ritenuto che analogo limite incontra il terzo motivo avendo il Collegio di merito evidenziato come non vi fossero elementi da valorizzare positivamente, né gli stessi sono stati addotti efficacemente, al fine di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così