Italian Court dismisses appeal on substitution of detention citing lack of behavioral change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Osvaldo Negro's appeal inadmissible regarding the substitution of a custodial sentence. The appellate court previously determined that Negro's prior evasions did not demonstrate a significant change in conduct, rendering the substitution ineffective for special prevention. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered Negro to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The substitution of a custodial sentence is inadmissible if the offender's prior conduct demonstrates a lack of behavioral change, thereby negating the special-preventive purpose of the measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO OSVALDO nato a CARMAGNOLA il 23/05/1974 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Negro Osvaldo; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura l'omessa sostituzione della pena detentiva ex art. 20-bis cod. pen. è riproduttivo di questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, previa valutazione circa i presupposti ex art. 133 cod. pen., ha escluso che la gravità del fatto di evasione commesso in uno ai plurimi precedenti penali anche specifici all'esito di esecuzione di pene alternative, consentissero di cogliere segni di mutamento della condotta del ricorrente, così pervenendo, con valutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità, a ritenere come la sostituzione della pena sarebbe stata priva di efficacia special-preventiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2