Cassation appeal dismissed de plano for failing to cite admissible grounds under post-2017 procedural code rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the cited grievances did not fall within the limited grounds permitted after the 2017 procedural code reforms. The appellant challenged the application of sentence for resistance and aggravated injuries, arguing a lack of reasoning under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that only specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality are admissible, none of which were raised here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing applications are strictly limited to grounds concerning the defendant's will, legal characterization, request-sentence correlation, or penalty legality; other defects like omitted acquittal are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTINI GIAMPIERO nato a ROMA il 12/04/1973 avverso la sentenza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avVt5o al1prti L kT. udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cattini Giampiero; OSSERVA 1. Giampiero Cattini ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.
2. Con il ricorso la difesa deduce vizi di motivazione in ordine all'omessa assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso