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Ordinanza — n. 16293/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16293/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16293/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO LUIGI nato a SOLETO il 01/01/1958 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Catalano Luigi OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza del dolo di calunnia è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura .confutata con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha evidenziato come deponga per una piena consapevolezza di accusare falsamente i pubblici ufficiali la conoscenza della rilevanza della domanda posta in sede processuale, essendo stato, altresì, escluso che il diverso tenore del contenuto delle propalazioni rispetto a quelle rese in fase di indagini derivasse da lacune nel ricordo (analitica e precisa motivazione alle pagg. da 6 a 8); rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, correttamente escluse dalla Corte in ragione dei gravi precedenti penali che, seppure datati, non consentivano - in assenza di ulteriori elementi da apprezzare - di ritenere che potessero esplicare un effetto favorevole sulla posizione del ricorrente, motivazione che, in quanto fondata su una valutazione degli elementi in fatto, è insindacabile nel giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16293/2025 — snpen · Corte di Cassazione: da 6 a 8); rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, correttamente escluse dalla Corte in ragione dei gravi precedenti penali che, seppure datati, non consentivano - in assenza di ulteriori elementi da apprezzare - di ritenere che potessero esplicare un effetto favorevole sulla posizione del ricorrente, motivazione che, in quanto fondata su una valutazione degli elementi in fatto, è insindacabile nel giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa attenuazione della pena supplemento per l'integrazione restituzione dell'assistenza sociale provvedimento di reinserimento indennizzo per carcerazione preventiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO LUIGI nato a SOLETO il 01/01/1958 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Catalano Luigi OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'insussistenza del dolo di calunnia è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura .confutata con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha evidenziato come deponga per una piena consapevolezza di accusare falsamente i pubblici ufficiali la conoscenza della rilevanza della domanda posta in sede processuale, essendo stato, altresì, escluso che il diverso tenore del contenuto delle propalazioni rispetto a quelle rese in fase di indagini derivasse da lacune nel ricordo (analitica e precisa motivazione alle pagg. da 6 a 8); rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, correttamente escluse dalla Corte in ragione dei gravi precedenti penali che, seppure datati, non consentivano - in assenza di ulteriori elementi da apprezzare - di ritenere che potessero esplicare un effetto favorevole sulla posizione del ricorrente, motivazione che, in quanto fondata su una valutazione degli elementi in fatto, è insindacabile nel giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i