Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible procedural grounds under 2017 code of procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Belkial Nour Eddine inadmissible de plano. The defendant challenged the plea bargain sentence citing illegality of arrest, lack of consent, and legal mischaracterization, but failed to meet the strict admissibility criteria established by Law 103/2017. The court ruled that only specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, and penalty legality could be raised, none of which were substantiated in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; The appeal against a plea bargain sentence is inadmissible de plano unless it addresses the expression of the defendant's will, legal qualification, correlation between request and judgment, or legality of the penalty, and the alleged legal mischaracterization must be immediately obvious or manifestly erroneous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELKIAL NOUR EDDINE ( CUI 03IV2HR ) nato il 04/05/1983 avverso la sentenza del 11/10/2024 del TRIBUNALE di GENOVAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; A visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Belkial Nour Eddine; OSSERVA 1. Belkial Nour Eddine ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di mesi sei di. reclusione per il reato di cui all'art. 387-bis cod. pen.
2. Con il ricorso la difesa deduce la nullità del procedimento che è pervenuto al patteggiamento sul presupposto dell'illegittimità dell'arresto in flagranza, consenso contrario e vizi di volontà sull'assunto che il ricorrente volesse solo "recuperare la propria libertà", omessa dichiarazione ex art. 129 cod. proc. pen., erronea qualificazione giuridica, eccessività della pena, erroneo bilanciamento e riconoscimento della recidiva.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026); apodittica, altresì, risulta la censura con cui si assume non sussistesse il consenso sul presupposto, non esplicitato in sede processuale, che il ricorrente desiderasse riacquistare la libertà.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm