Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of participation and prior appellate rejection of grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Matteo Di Biase's criminal appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued violations of articles 47 and 385 of the Criminal Procedure Code regarding the validity of his work authorization, but the Court of Appeal had already thoroughly refuted these claims. The Court emphasized that the proceedings were conducted exclusively in non-participatory form under Article 610, paragraph 1, rendering the appeal procedurally flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 47, 385 cod. p.en.; When an appeal relies on grounds already fully refuted by the Court of Appeal and the trial was held in non-participatory form, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BIASE MATTEO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 26/09/1980 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Di Biase Matteo e l'istanza di trattazione orale da parte della difesa OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso con cui si deducono la violazione degli artt. 47 e 385 cod. p.en. e vizi di motivazione quanto a valutazione degli atti processuali. sul dedotto errore da parte del ricorrente della vigenza dell'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per svolgere attività lavorativa sono riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, con giudizio logico e completo fondato su elementi di fatto debitamente apprezzati, ha rilevato come non fosse credibile che il ricorrente, su consiglio del precedente difensore, fosse convinto della reviviscenza di una precedente autorizzazione lavorativa che risultava, in ogni caso, incompatibile, per luogo e giornata, rispetto alla precedente autorizzazione; rilevato che il procedimento viene celebrato esclusivamente in forma non partecipata ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il