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Ordinanza — n. 16290/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for violent escape attempt and orders costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16290/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Messina Gaspare inadmissible, upholding the lower court's conviction. The appellant argued for a violation of law regarding criminal responsibility, but the court found his claims manifestly unfounded. The appellate court had already refuted these arguments by highlighting the appellant's violent and conscious conduct during a failed escape attempt.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal based on a violation of law is inadmissible when the alleged error is manifestly unfounded and contradicted by the factual findings of the appellate court regarding the defendant's conscious and violent conduct.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility violent escape attempt manifestly unfounded claim art 337 penal code court of cassazione criminal responsibility procedural dismissal minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GASPARE nato a SALEMI il 07/05/1997 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Messina Gaspare OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge quanto a ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in risalto la condotta oppositiva violenta e consapevole posta in essere attraverso il tentativo di fuggire nonostante bloccato per un braccio dal militare che veniva coinvolto nella caduta del mezzo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/